Nel settore impiantistico, la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) è il documento fondamentale che attesta l’esecuzione dell’impianto a regola d’arte da parte di un’impresa abilitata.
Tuttavia, esistono situazioni in cui non è possibile ottenere questo documento.
In questi casi, la normativa italiana (art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008) consente il rilascio di una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.), ma solo se sussistono determinate condizioni.
La Di.Ri. può essere redatta solo da un tecnico abilitato con almeno cinque anni di esperienza documentata nel settore specifico (elettrico, idrico, gas, ecc.), e solo dopo un’attenta verifica dell’impianto esistente.
È ammessa nei seguenti casi:
La Di.Ri. ha valore sostitutivo della Dichiarazione di Conformità nei casi consentiti dalla legge, ma non può essere rilasciata liberamente.
Il tecnico che la redige si assume piena responsabilità della verifica dell’impianto, della sua idoneità a funzionare in sicurezza e della conformità alle norme vigenti all’epoca della realizzazione.
È quindi fondamentale che:
La Dichiarazione di Rispondenza è spesso richiesta:
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