Molto spesso, clienti e tecnici ci pongono una domanda delicata ma importante: “Potete rilasciare una Dichiarazione di Conformità su un impianto che è stato realizzato da un’altra ditta o da soggetti non abilitati?”
La risposta, in termini generali, è no, ma con delle precisazioni fondamentali da chiarire.
Vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa e in quali casi è possibile intervenire.

Cosa dice il DM 37/08

Il Decreto Ministeriale 37/08 è la norma di riferimento per l’installazione e la certificazione degli impianti elettrici, idraulici, gas, condizionamento, TV, sollevamento, antincendio, ecc.

Secondo l’art. 7 del DM 37/08:

  • La Dichiarazione di Conformità (DiCo) può essere rilasciata solo dall’impresa installatrice che ha eseguito l’impianto.
  • Non è lecito certificare un impianto eseguito da altri soggetti, a meno che non si sia intervenuti con modifiche sostanziali, rifacimento parziale o totale, o presa in carico tecnica documentata.
Quando è possibile rilasciare una nuova DiCo
1. In caso di rifacimento parziale o totale dell’impianto

Se la nostra impresa interviene modificando, aggiornando o sostituendo in modo significativo l’impianto originario (es. sostituzione quadro, rifacimento di linee, sostituzione apparecchiature, ecc.), allora possiamo rilasciare una nuova DiCo limitata alle parti su cui abbiamo effettivamente lavorato.

2. In caso di presa in carico dell’impianto preesistente, con verifica tecnica completa

Il certificatore si assume la responsabilità totale dell’impianto solo dopo un intervento tecnico e documentale rigoroso, che include:

  • Sopralluogo approfondito
  • Verifica funzionale e strumentale
  • Controllo dei materiali e dei componenti
  • Redazione di rilievi fotografici e relazioni tecniche
  • Eventuali adeguamenti o ripristini a norma

Dopo questi passaggi, e solo se tutto rispetta la normativa vigente, il tecnico abilitato può certificare con una nuova DiCo, assumendoci pienamente la responsabilità tecnica e legale dell’impianto.

DiCo o DiRi? Quando serve la Dichiarazione di Rispondenza

Se l’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 e non esiste la Dichiarazione di Conformità originaria, è possibile valutare il rilascio di una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).

Questa può essere redatta solo da:

  • Un tecnico iscritto da almeno 5 anni nei registri di una ditta abilitata
  • Oppure dal responsabile tecnico di una ditta regolarmente abilitata per quel tipo di impianto

La DiRi non può essere usata per impianti realizzati dopo il 2008, salvo rare eccezioni valutate caso per caso.

Conclusione

La Dichiarazione di Conformità è un atto tecnico e legale importantissimo, che comporta responsabilità civili e penali per chi la firma.
Se ci viene richiesto di certificare un impianto non realizzato da noi, valutiamo caso per caso la possibilità di intervenire, ma solo a seguito di un processo tecnico documentato, rigoroso e conforme alla normativa.

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