La Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) è un atto sostitutivo della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) introdotto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, all’art. 7, comma 6. Si configura come dichiarazione unilaterale, redatta sotto piena responsabilità del tecnico abilitato, atta a sanare l’assenza documentale nei limiti espressamente previsti dal quadro normativo.

🧩 Presupposti giuridici per l’emissione della Di.Ri.

La Di.Ri. può essere redatta esclusivamente nei seguenti casi:

  1. Impianto realizzato ante 27 marzo 2008 (entrata in vigore del D.M. 37/08), a prescindere dalla disponibilità della Di.Co.;
  2. Impianto privo di Di.Co. post 27 marzo 2008, a condizione che:
    • l’impresa esecutrice non sia più operativa (cessazione, fallimento, irreperibilità);
    • la Di.Co. non sia mai stata rilasciata da soggetti privi dei requisiti tecnico-professionali ex art. 4 D.M. 37/08;
    • la Di.Co. risulti irreperibile o smarrita, in assenza di alternativa certificativa.

Nota bene: Non è mai legittimo l’utilizzo della Di.Ri. come surroga della Di.Co. per impianti realizzati da imprese ancora operative, né è prevista per impianti nuovi o in fase di realizzazione.

🧑‍⚖️ Responsabilità del tecnico redattore

Il redattore della Di.Ri. deve essere:

  • un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 818/1984 o DPR 137/2012 (iscritto ad Albo professionale)
  • con esperienza documentabile ≥ 5 anni nel settore specifico dell’impianto (es. CEI 64-8 per elettrico, UNI CIG 7129 per gas)

Il tecnico risponde civilmente e penalmente in caso di danni derivanti da errori, omissioni, o dichiarazioni false.
La Di.Ri. assume valore probatorio nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto atto sostitutivo con valenza legale.

📋 Contenuto tecnico minimo della Di.Ri. (secondo buona prassi consolidata)
  • Premessa normativa e motivazione della sostituzione della Di.Co.
  • Verifica visiva e prove strumentali secondo le norme tecniche di riferimento (es. continuità conduttori di protezione, resistenza di terra, protezione differenziale, misure di isolamento)
  • Relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto dell’impianto
  • Schemi unifilari, planimetrie, fotografie e disegni tecnici
  • Elenco componenti principali e caratteristiche dei materiali installati
  • Eventuale documentazione di integrazione o rettifica (es. sostituzioni non dichiarate, modifiche impiantistiche successive)
📚 Fonti normative e tecniche di riferimento
  • D.M. 37/2008, art. 2, 4, 5, 6, 7
  • Norme CEI (es. CEI 64-8, CEI 11-27, CEI 64-14, CEI EN 61439)
  • UNI CIG 7129, per impianti gas domestici
  • Linee guida CNI, CTI, Confartigianato, CNA Impianti
  • Sentenze TAR e giurisprudenza su validità e contestazioni della Di.Ri.
Conclusione tecnica

La Dichiarazione di Rispondenza non è un atto formale sostitutivo “automatico”, ma un atto tecnico-giuridico che implica verifica sul campo, conoscenza normativa approfondita e capacità di valutazione oggettiva dell’impianto esistente.

Redigerla senza requisiti o senza adeguata verifica espone a gravi responsabilità professionali.
Affidarsi a professionisti qualificati è l’unico modo per garantire legalità, sicurezza e tutela in caso di controlli o controversie.

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